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IMPOSTE DI SUCCESSIONE, DONAZIONE E PATRIMONIO A MONACO

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Fiscalità del patrimonio a Monaco: un quadro vantaggioso da conoscere

Il Principato offre vantaggi per la detenzione e la trasmissione del patrimonio. Per comprenderne la portata, occorre distinguere le imposte applicate a Monaco, quelle eventualmente dovute all’estero e le norme civili che determinano i diritti degli eredi.

1. Assenza di imposta sul patrimonio

Monaco non applica imposte sul patrimonio, né imposte fondiarie o tasse di abitazione. L’assenza di imposizione locale non esclude però eventuali obblighi fiscali in un altro Stato.

Per i cittadini francesi, l’articolo 7-3 della convenzione fiscale franco-monegasca del 1963, come modificata, prevede un regime particolare: chi ha trasferito il proprio domicilio o la propria residenza a Monaco a partire dal 1° gennaio 1989 è soggetto all’imposta francese sul patrimonio immobiliare (IFI) alle stesse condizioni di un residente in Francia. Sono quindi considerati i beni e i diritti immobiliari compresi nella base imponibile dell’IFI, situati in Francia e all’estero, incluso Monaco, secondo le soglie, le deduzioni e le esenzioni applicabili.

I cittadini francesi stabilitisi a Monaco prima di tale data sono, in linea di principio, soggetti all’IFI soltanto sui beni francesi, secondo il regime dei non residenti. Lo stesso regime si applica ai cittadini francesi nati a Monaco che vi hanno sempre risieduto, previa presentazione di un certificato di domicilio. Si vedano i chiarimenti dell’amministrazione fiscale francese, paragrafi 380 e 390.

2. Fiscalità delle donazioni a Monaco

Le imposte monegasche sulle donazioni riguardano i beni situati nel Principato o fiscalmente localizzati nel suo territorio, indipendentemente dal domicilio, dalla residenza o dalla cittadinanza del donatore. Le aliquote ordinarie dipendono dal rapporto tra donatore e beneficiario:

  • Tra parenti in linea retta, in particolare genitori e figli o nonni e nipoti, e tra coniugi: 0 %
  • Tra partner legati da un contrat de vie commune: 4 %
  • Tra fratelli e sorelle: 8 %
  • Tra zii o zie e nipoti: 10 %
  • Tra altri parenti in linea collaterale: 13 %
  • Tra persone non legate da parentela: 16 %

L’aliquota del 4 % riguarda il contrat de vie commune, il contratto di vita comune previsto dal diritto monegasco. Per le donazioni, il beneficio viene revocato se il contratto è sciolto prima che siano trascorsi dieci anni dalla sua conclusione, per un motivo diverso dal matrimonio tra i partner o dal decesso di uno di essi. Le formalità e le imposte di registro devono essere verificate in funzione della natura del bene e dell’atto. Si veda l’articolo 21-1 della legge n. 580.

Donazioni tra Monaco e la Francia: la convenzione sulle successioni del 1950 non comprende le donazioni. Un’esenzione a Monaco non garantisce quindi un’esenzione in Francia. Ad esempio, se il beneficiario è fiscalmente domiciliato in Francia e lo è stato per almeno sei dei dieci anni precedenti la donazione, i beni ricevuti all’estero possono essere imponibili in Francia, secondo le regole e le franchigie applicabili. Consultare le regole francesi sulle donazioni internazionali.

3. Fiscalità delle successioni a Monaco

Le imposte monegasche sulle successioni riguardano i beni situati a Monaco o fiscalmente localizzati nel suo territorio, indipendentemente dal domicilio, dalla residenza o dalla cittadinanza del defunto, fatte salve le convenzioni applicabili. Le aliquote ordinarie sono le seguenti:

  • Tra parenti in linea retta, in particolare genitori e figli o nonni e nipoti, e tra coniugi: 0 %
  • Tra partner legati da un contrat de vie commune: 4 %
  • Tra fratelli e sorelle: 8 %
  • Tra zii o zie e nipoti: 10 %
  • Tra altri parenti in linea collaterale: 13 %
  • Tra persone non legate da parentela: 16 %

Queste aliquote descrivono l’imposizione monegasca. I beni situati all’estero, o determinati legami del defunto o dei beneficiari con un altro Paese, possono comportare un’imposizione estera. Nelle situazioni franco-monegasche occorre esaminare la convenzione del 1950 illustrata di seguito.

Il contrat de vie commune non attribuisce, da solo, la qualità di erede legittimo al partner superstite. Un’aliquota fiscale favorevole non elimina quindi la necessità di predisporre adeguate disposizioni testamentarie. Si veda la legge n. 1.481 sui contratti civili di solidarietà.

4. Convenzione fiscale franco-monegasca del 1° aprile 1950

Questa convenzione mira a evitare la doppia imposizione in materia successoria per i cittadini francesi e monegaschi. Non si applica alle donazioni. La ripartizione del potere impositivo dipende dalla categoria dei beni:

  • Immobili detenuti direttamente: sono imponibili nello Stato in cui si trovano. Un appartamento in Francia è quindi soggetto alle imposte di successione francesi, anche se il proprietario risiedeva a Monaco.
  • Beni mobili materiali: sono generalmente imponibili nello Stato in cui si trovano al momento del decesso, con regole particolari per alcune categorie.
  • Azioni, quote sociali e altri beni immateriali rientranti nell’articolo 6: sono, in linea di principio, imponibili nello Stato di domicilio del defunto, se quest’ultimo era domiciliato in uno dei due Stati.

Per un defunto di cittadinanza francese, il riconoscimento del domicilio monegasco ai sensi della convenzione richiede generalmente almeno cinque anni di residenza abituale a Monaco al momento del decesso, salvo le eccezioni previste dal testo. La detenzione tramite una società richiede un’analisi specifica. Consultare il commento ufficiale alla convenzione.

5. Pianificazione successoria a Monaco

Il Codice di diritto internazionale privato introdotto dalla legge n. 1.448 del 28 giugno 2017 permette di scegliere, per regolare la propria successione, la legge di uno Stato di cui si possiede la cittadinanza al momento della scelta. La designazione deve essere espressa e assumere la forma di una disposizione a causa di morte, in particolare un testamento.

La scelta riguarda le norme civili sulla trasmissione del patrimonio. Non consente di scegliere il Paese di imposizione né le aliquote delle imposte di successione. La sua portata va valutata insieme alle norme a tutela degli eredi e a quelle sui beni detenuti all’estero. Si vedano in particolare gli articoli 56, 57 e 63 del Codice di diritto internazionale privato.

Una preparazione adeguata parte da un inventario dei beni, delle modalità con cui sono detenuti, delle cittadinanze e delle residenze delle persone interessate. Un notaio o un consulente fiscale può quindi coordinare il testamento, le donazioni previste e gli obblighi in ciascun Paese.

Conclusione

L’assenza di un’imposta monegasca sul patrimonio e l’esenzione dei trasferimenti in linea retta e tra coniugi rendono Monaco un contesto favorevole alla gestione patrimoniale. Questi vantaggi devono tuttavia essere valutati in funzione di ogni situazione internazionale. Considerare in anticipo le norme civili e fiscali permette di preparare una trasmissione coerente con gli obiettivi familiari.

Avvertenza: Questo articolo fornisce informazioni generali e non costituisce una consulenza giuridica o fiscale personalizzata. Monaco Properties vi accompagna nei vostri progetti immobiliari e può indirizzarvi a professionisti locali qualificati per questioni di residenza e trasmissione patrimoniale. Prima di prendere una decisione, fate verificare le norme applicabili alla vostra situazione da un notaio, un avvocato o un consulente fiscale.


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